Dal 1° aprile 2020 il nuovo regolamento sull’indicazione dell’ingrediente primario

Dal 1° aprile 2020 si applica il Reg. 2018/775, che prevede i casi nei quali è obbligatorio indicare il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento, da intendersi cioè “l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa”.

Lo scopo della norma è prevenire i comportamenti scorretti nella comunicazioni ai consumatori di informazioni ingannevoli sui prodotti alimentari, tali da indurli a ritenere che l’alimento abbia una determinata origine.

Il Regolamento – che non si applica ai prodotti c.d. “sfusi”, né  alle indicazioni geografiche protette, quali le DOP, IGP, STG; mentre l’indicazione in esame può essere omessa in presenza di marchi d’impresa registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine – trova applicazione quando il consumatore può essere tratto in inganno a causa della natura del prodotto (ad esempio, nel caso di alimenti associati ad un territorio particolarmente rinomato, e quindi associato a quel prodotto) o delle informazioni, anche grafiche, che lo accompagnano. In questo caso, l’obbligo di riportare in etichetta l’indicazione di origine dell’alimento implicherà anche l’obbligo di riportare l’origine del relativo ingrediente primario, se diversa da quella dell’alimento globalmente inteso.

Infine, stante la precedente adozione nel nostro ordinamento di alcuni provvedimenti per alcune tipologie di prodotti (segnatamente per il latte e i prodotti lattieri caseari, per il grano duro per paste di semola di grano duro, per il pomodoro e per il riso), si pone un problema interpretativo quanto alla applicazione dei rispettivi decreti ministeriali ed il Regolamento in questione.

Sempre sul piano interpretativo del Regolamento 2018/775, appare utile la Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1169/2011 (2020/C 32/01).

Regolamento UE sull’indicazione del paese d’origine dell’ingrediente primario

Il Regolamento UE n.775/2018 sull’indicazione dell’ingrediente primario, che non è lo stesso paese d’origine o luogo di provenienza indicato per l’alimento

Dal 1 aprile 2020 entra in vigore il Regolamento n.775/2018, il quale stabilisce le modalità di applicazione della previsione contenuta nell’art. 26, par. 3 del Regolamento n. 1169/2011.

Entra così in vigore la disposizione normativa che regola l’“indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario, che non è lo stesso paese d’origine o luogo di provenienza indicato per l’alimento”.

La novità normativa sembra avere diverse implicazioni interpretative ed applicative: in generale sotto un profilo comunicativo, perché in tal modo l’alimento può valorizzare il prodotto con richiami a luoghi di provenienza ma anche prevenire informazioni ingannevoli sul prodotto alimentare. Sarà poi necessario individuare i criteri per la determinazione del Paese di origine e del luogo di provenienza, nonché stabilire con esattezza il significato di “ingrediente primario”.

Sul piano pratico, quanti operano nel settore alimentare dovranno adeguare dal 1° aprile il contenuto delle etichette alla novità portata dal Regolamento n.775/2018.

Scarica il regolamento

Sicurezza ICT 2020 – Milano 14 febbraio 2020

Con un programma di incontri unico per capillarità territoriale, da 11 anni il Roadshow Sicurezza ICT è un’occasione di incontro e confronto fra domanda e offerta di soluzioni per la security e la protezione delle informazioni aziendali. Ad arricchire i contenuti del convegno, i contributi di società del mondo della ricerca, della consulenza, dell’università e legali consentono di completare il programma, mentre nell’area espositiva, allestita nelle adiacenze del convegno, vengono serviti i momenti ristoro utili a creare convivialità e agevolare il contatto fra i visitatori e le aziende presenti.
Tra i relatori anche il nostro Avv. Giuseppe Maria Giovanelli, che tratterà il seguente tema:

Cyber Security e Forensics readiness: obblighi, responsabilità e sanzioni
Le nuove norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e le altre in materia di sicurezza delle informazioni e dei dati impongono la definizione di metodologie, procedure e politiche adeguate, l’uso di software e di hardware appropriati all’interno delle organizzazioni, sia per fare fronte alle minacce sempre più evolute e personalizzate, il cui concretizzarsi, però, espone a rischi l’intera collettività, sia per disporre di evidenze digitali idonee a rappresentare ogni circostanza utile alla difesa dei propri diritti e interessi. L’intervento esaminerà alcuni dei principali recenti framework in materia di sicurezza cibernetica in relazione alle principali sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Programma dell’evento

Sviluppumbria, incentivi per attività consulenziali per l’internazionalizzazione

PMI UMBRIA – Sviluppumbria pubblica il bollettino con gli incentivi per chi vuole avvalersi di attività consulenziali per l’internazionalizzazione

Sviluppumbria ha pubblicato sul Supplemento ordinario al «Bollettino Ufficiale» – Serie Avvisi e Concorsi – n. 60 dell’11 dicembre 2018 l’avviso pubblico rivolto alle micro, piccole e medie imprese (MPMI), inclusi i liberi professionisti dell’Umbria, che intendono avvalersi di servizi consulenziali per l’internazionalizzazione.

I beneficiari possono presentare la domanda di contributo a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURU e fino alle ore 13.00 del giorno 1 marzo 2019 salvo esaurimento delle risorse stanziate di cui all’art. 2 del citato Avviso.

Per supporto specialistico all’internazionalizzazione, spiega Sviluppumbria, si intende un’attività di consulenza volta ad assicurare all’impresa un affiancamento durante le fasi del processo di internazionalizzazione a cui sono interessate, dalla crescita nel breve-medio periodo alla fase di apertura a nuovi mercati esteri, avvalendosi anche dei nuovi strumenti digitali, e/o al potenziamento di quelli esistenti.

Sono ammissibili i seguenti servizi:

1) Supporto all’internazionalizzazione” (50% fino a un max di 7.000,00 euro di contributo pubblico):

  1. per il rafforzamento, in via temporanea, delle funzioni aziendali essenziali per il processo di internazionalizzazione, tramite la disponibilità di un Temporary Export Manager (TEM). I TEM dovranno essere individuati esclusivamente tra le società iscritte nell’apposito elenco del MISE (Allegato 6). Potrà essere attivato un contratto di assistenza massimo di 6 mesi per un importo massimo di euro 14.000,00.

2) Servizi per l’internazionalizzazione” (50% fino a un max di 3.500,00 euro di contributo pubblico):

  1. Per assistenza legale inerente alla contrattualistica internazionale, la gestione delle controversie e recupero dei crediti con riferimento a mercati esteri,
  2. consulenza fiscale su aspetti inerenti la fiscalità societaria e commerciale in contesti internazionali,
  3. consulenza doganale su aspetti tecnici, legislativi e procedurali connessi all’import/export;
  4. ideazione e realizzazione di design e brand per la penetrazione nei mercati esteri.

3) “Promozione sui mercati esteri” (50% fino a un max di 3.500,00 euro di contributo pubblico):

  1. per l’adeguamento di siti web, portali e altri ambienti web-based in inglese o nella lingua del/i Paese/i target;
  2. consulenze per l’attivazione e iscrizione  a piattaforme di e-commerce B2C o B2B esistenti,
  3. per la realizzazione di attività di web marketing rivolte ai mercati target.

4) “Servizi per l’adeguamento tecnico ai mercati internazionali” (50% fino a un max di 3.500,00 euro di contributo pubblico):

  1. per ottenere certificazioni estere di prodotto,
  2. la registrazione dei diritti di privativa industriale (marchi e brevetti) all’estero
  3. per ottenere certificazioni di qualità comunque conformi alle pertinenti norme europee e che agevolano la penetrazione su determinati mercati esteri

Il servizio di cui alla tipologia 1) non è richiedibile per le imprese che hanno già un TEM attivo concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) a valere sull’Avviso previsto dal Decreto MISE del 7 aprile 2015.

La documentazione relativa alla richiesta di servizi consulenziali per l’internazionalizzazione può essere scaricata dal seguente link .

****

Sulla base di quanto precede e della esperienza maturata negli anni nel settore, comunico la mia disponibilità per le attività indicate nei punti 2, 3 e 4 del citato avviso pubblico.

Per ogni ulteriore informazione al riguardo potete contattare telefonicamente lo Studio (06-64561826) o visitare il presente sito web.

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento ed occorrenza al riguardo, evidenzio che il termine per la presentazione della domanda per la fruizione dei vaucher scade il giorno 1 marzo 2019.

Cordiali saluti

Avv. Giuseppe Maria Giovanelli

Ancora qualche considerazione sul welfare aziendale e la sua difficile diffusione nelle PMI

Ancora qualche considerazione sul welfare aziendale e la sua difficile diffusione nelle PMI
La mancanza di informazione e di una cultura del welfare  impedisce la creazione di appositi piani aziendali, a scapito della competitività e del benessere dei dipendenti

Nel contatto quotidiano con le aziende è facile constatare la mancanza basilare di informazione da parte loro sulle possibilità offerte dal sistema del welfare aziendale così come promosso dalla legge finanziaria del 2015 ed incrementato da quelle successive. La legge di Stabilità 2016, infatti, ha apportato novità importanti nella materia con una serie di disposizioni che ampliano il panorama dei benefit erogabili per facilitare la diffusione del sistema di welfare attraverso beni e servizi detassati; con la legge di bilancio 2017 l’incentivo fiscale per l’incremento della produttività aziendale ha introdotto importi più elevati rispetto al passato.

Tuttavia, alla mancanza di informazione si somma poi la carenza di una cultura aziendale nella materia che invece permetterebbe alle imprese di avere benefici diretti in termini di miglioramento dei parametri di produttività e di competitività mentre ai lavoratori un miglioramento del loro benessere generale. E’ ormai noto come il welfare aziendale sia un fattore determinante per la valorizzazione del capitale umano. Una recente indagine condotta sul benessere e la motivazione dei lavoratori mostra che il cambiamento dei bisogni si realizza su due punti: maggiore potere d’acquisto e più servizi alla persona e alla famiglia. E la risposta a questi bisogni va trovata proprio nel welfare aziendale, che permette un risparmio, rispetto ad una erogazione in denaro (con un costo ben maggiore), sia all’azienda sia al lavoratore.

E’ un dato acquisito che la mancanza di informazione sul tema del welfare aziendale si riscontra prevalentemente nelle PMI, nelle quali – a differenza delle aziende di dimensioni più grandi, dove è presente una più evoluta concezione dei benefit, grazie anche alla presenza di una struttura dedicata alla gestione e sviluppo delle risorse umane – le condizioni per lo sviluppo di un welfare aziendale sono senza dubbio più complesse.

Se è vero che la crescita del welfare aziendale nasce in conseguenza della crisi del welfare state, perché non più in grado da solo di garantire la richiesta di prestazioni sociali, è anche vero che il coinvolgimento del privato (datore di lavoro) nelle piccole e medie imprese lo ha trovato impreparato perché non adeguatamente informato, così da rallentarne la sua diffusione. Sfugge, infatti, al datore di lavoro l’utilità che può derivare dal sistema di welfare, inteso come lo strumento con il quale l’azienda realizza “una più efficace strategia di motivazione dei dipendenti a fronte di una retribuzione non monetaria ma nei tipici servizi del welfare aziendale con forme di sostegno alla genitorialità, al reddito familiare, allo studio, alla salute, al tempo libero, oltre ad agevolazioni varie di tipo commerciale” (Filippo Di Nardo, “E’ cambiato il patto sul lavoro: dallo scambio lavoro-retribuzione allo scambio lavoro-benessere”), con tutti i vantaggi fiscali collegati sia per l’azienda (che risparmia sul costo del lavoro) sia per il lavoratore (che riceve somme al netto).

L’obiettivo deve essere quindi quello del coinvolgimento e della diffusione presso le PMI, che rappresentano oltre il 94% del sistema produttivo italiano, del sistema welfare. Questo obiettivo potrà essere positivamente perseguito se si accresce innanzitutto la cultura del welfare aziendale presso le stesse PMI, per favorire poi la costruzione di piani di welfare aziendale, anche con l’utilizzo di forme di aggregazione, come le reti di impresa, per accedere in modo più facile e meno oneroso a network di servizi.

Certamente, perché la cultura del welfare aziendale possa diffondersi presso le  PMI occorre anche un più facile accesso ai servizi di welfare, ad esempio attraverso una gestione più snella che la renda economicamente più fruibile o con la creazione di una aggregazione a livello territoriale che utilizzi questi servizi. E proprio il tessuto locale, magari per il tramite delle associazioni di categoria, dovrebbe favorire la crescita e la diffusione di questa cultura, che avrebbe ricadute positive sull’intero territorio con la fruizione di servizi.

Avv. Giiuseppe Maria Giovanelli

gmg@studiogiovanelli.org

www.studiogiovanelli.org

Welfare aziendale

I vantaggi per il datore di lavoro (che risparmia sul costo del lavoro) e per il lavoratore (che riceve denaro al netto). 

Come guadagnare con le novità già introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e ampliate dalla Legge di Bilancio 2017.

La Legge di Bilancio 2017 ha ampliato ed elevato le agevolazioni fiscali rispetto alla legge di Stabilità 2016 per le aziende che concedono servizi e prestazioni di welfare aziendale ai dipendenti (ad esempio asili nido, assistenza integrativa, ecc.); allo stesso tempo ha reintrodotto la detassazione dei premi di produttività e delle altre voci di salario legate agli incrementi di performance.

Il meccanismo adottato permette infatti alle aziende di risparmiare sul costo del lavoro (con l’esenzione dalla tassazione e dalla contribuzione) e ai dipendenti di ricevere una somma netta!

Spieghiamo il meccanismo. Le novità già introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) hanno portato rilevanti modifiche al TUIR, nella parte dedicata alla categoria reddituale del lavoro dipendente, con l’obiettivo di favorire l’adozione di piani di welfare da parte di imprese che, sfruttando la leva fiscale, possono rispondere ai bisogni dei dipendenti non in termini monetari ma in termini di utilità.

Il meccanismo adottato è estremamente vantaggioso in termini economici: conviene alle aziende, che, progettando welfare plan aziendali, hanno un ritorno in termini di produttività senza sopportare contributi e tasse; conviene ai dipendenti, che possono fruire di servizi di welfare (ormai ampliati, come le scuole per i figli, i centri estivi, l’assistenza domiciliare ai familiari anziani) in termini monetari netti.

Così riscrivendo l’art.51, comma 2, lett.f) del TUIR, la legge di Stabilità 2016 prevede l’esenzione Irpef per prestazioni e servizi (con fini di educazione, istruzione,ricreazione,assistenza sociale e sanitaria), che da ora in poi potranno essere inserite nelle contrattazioni aziendali con detassazione fiscale e contributiva totale.

La riscrittura della lett.f-bis) comma 2 dell’art.51 TUIR estende l’esenzione Irpef per servizi e prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità o categorie di dipendenti per la fruizione e la frequentazione da parte dei familiari indicati dall’art.12 TUIR (anche se non fiscalmente a carico) di servizi di educazione ed istruzione anche in età prescolare, ludoteche, borse di studio.

Altra novità è la nuova lett.f-ter) comma 2 dell’art.51 TUIR, che rende esenti anche le somme e le prestazioni erogate per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

Anche la disciplina regolante gli accordi sui premi di risultato (nel limite di reddito di 50mila euro lordi) per beneficiare della detassazione, pure introdotta dalla legge di Stabilità 2016, è stata innovata. La tassazione agevolata al 10% ed antro il limite di 2.000 euro lordi si applica ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili in base ai criteri indicati dal decreto 25.3.2016 del Ministero del lavoro (pubblicato il 16 maggio 2016 nella sezione “pubblicità legale” del sito ministeriale).

La soglia dei 2.000 euro lordi è incrementabile sino a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i dipendenti nell’organizzazione del lavoro.

La Legge di Bilancio 2017, mantenendo l’impianto della legge di stabilità 2016, ha innalzato i limiti per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, elevandoli a 3.000 e 4.000 euro lordi per i titolari di reddito da lavoro dipendente privato (nell’anno precedente quello di percezione) non superiore a 80.000 (e non più a 50.000 come nell’anno precedente).

Le innovate politiche di welfare aziendale, come sopra indicate a titolo esemplificativo, hanno la peculiarità di essere validi strumenti sui quali fondare le strategie vincenti per l’azienda, che incrementa la produttività del dipendente e la sua fidelizzazione societaria; per il lavoratore, che ottiene servizi, altrimenti difficilmente accessibili per via del loro costo. Ne deriva, in conclusione, che entrambe le parti ne traggono un diretto beneficiano senza sottostare ad alcuna tassazione ovvero ad una tassazione agevolata.

Perché tali politiche siano effettivamente vincenti ed efficaci, occorre innanzitutto diffondere presso le aziende la conoscenza della novità legislativa e farne emergere le opportunità affinchè – attraverso la progettazione di specifici welfare plan aziendali – le reciproche aspettative trovino una concreta e vantaggiosa realizzazione.

Avv. Giuseppe Maria Giovanelli
www.studiogiovanelli.org

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a navigare questo sito cliccando su Maggiori informazioni

INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE Il nostro sito Web utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito e accettando le condizioni della presente informativa, si acconsente all'utilizzo dei cookie in conformità ai termini e alle condizioni dell'informativa stessa. INFORMAZIONI SUI COOKIE Un cookie è un file di piccole dimensioni, generalmente composto da lettere e da numeri, che viene scaricato su un dispositivo quando l'utente accede a determinati siti Web. I cookie permettono a un sito Web di riconoscere il dispositivo dell'utente, tracciarne la navigazione attraverso le diverse pagine di un sito Web e identificare gli utenti che visitano di nuovo un sito. I cookie non contengono informazioni che identificano personalmente l'utente, ma le informazioni personali che archiviamo in relazione all'utente possono essere da noi collegate alle informazioni conservate nei cookie e ottenute da essi. Per ulteriori informazioni consultare il sito: http://www.allaboutcookies.org/

Chiudi