Dal 1° aprile 2020 il nuovo regolamento sull’indicazione dell’ingrediente primario

Dal 1° aprile 2020 si applica il Reg. 2018/775, che prevede i casi nei quali è obbligatorio indicare il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento, da intendersi cioè “l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa”.

Lo scopo della norma è prevenire i comportamenti scorretti nella comunicazioni ai consumatori di informazioni ingannevoli sui prodotti alimentari, tali da indurli a ritenere che l’alimento abbia una determinata origine.

Il Regolamento – che non si applica ai prodotti c.d. “sfusi”, né  alle indicazioni geografiche protette, quali le DOP, IGP, STG; mentre l’indicazione in esame può essere omessa in presenza di marchi d’impresa registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine – trova applicazione quando il consumatore può essere tratto in inganno a causa della natura del prodotto (ad esempio, nel caso di alimenti associati ad un territorio particolarmente rinomato, e quindi associato a quel prodotto) o delle informazioni, anche grafiche, che lo accompagnano. In questo caso, l’obbligo di riportare in etichetta l’indicazione di origine dell’alimento implicherà anche l’obbligo di riportare l’origine del relativo ingrediente primario, se diversa da quella dell’alimento globalmente inteso.

Infine, stante la precedente adozione nel nostro ordinamento di alcuni provvedimenti per alcune tipologie di prodotti (segnatamente per il latte e i prodotti lattieri caseari, per il grano duro per paste di semola di grano duro, per il pomodoro e per il riso), si pone un problema interpretativo quanto alla applicazione dei rispettivi decreti ministeriali ed il Regolamento in questione.

Sempre sul piano interpretativo del Regolamento 2018/775, appare utile la Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1169/2011 (2020/C 32/01).